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La corte di giustizia europea ritiene illegittimo l'esclusione, imposta dallo stato Italiano, della detrazione ai fini IVA su alcuni beni

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giovedì  14 settembre 2006

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata a seguito di un ricorso nato da una disputa tra una società italiana, la Stradasfalti Srl, e l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Trento.

La normativa nazionale italiana sull'Imposta sul valore aggiunto (IVA) infatti, (art. 19 bis 1, intitolato «Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi», del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Supplemento ordinario alla GURI n. 292 dell’11 novembre 1972, nella sua formulazione risultante dall’art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Supplemento ordinario alla GURI n. 219 del 27 dicembre 1997), esclude la detrazione dell'IVA per l'acquisto di detrminate categorie di beni (tra cui le autoveture) e per la loro manutenzione e le spese ad esse associate quando non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

La società Stradaslfalti ha ritenuta illegittima questa norma ed ha pertanto chiesto all'ufficio di Trento dell'Agenzia dell'entrate il rimborso dell'IVA versata per gli anni 2000-2004 che non avrebbe dovuto versare in mancanza di tale norma.

A seguito del rifiuto dell'Agenzai dell'entrata, la società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, al quale ha chiesto alla Corte di giustizia europa una domanda di pronuncia pregiudiziale.

tralasciando dettagli procedurali e riassumendo la sentenza, la corte ha ritenuto che nello stabilire la normativa italiana lo stato italiano non abbia rispettato le procedure previste dalla Unione Europea e che comunque non è possibile un'esclusione che non sia limitata nel tempo a seguito di problemi temporanei.

Infatti l’art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE impone che sia preventivamente comunicato al comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto l'intenzione di apporre delle limitazioni. La corte ha ritenuto che non è sufficiente la comunicazie della norma perché la commissione deve poter preventivamente valutare se l'entrata in vigore della nuova normativa possa causare problemi e per poter consentire a chi ne ha diritto di presentare ricorsi ed opposizioni.

Inoltre la stessa norma consente di porre limitazioni sulla detrazioni soltanto per un determinato periodo di tempo limitato a fronte di motivi contingenti. La norma italiana invece, non ponenedo alcun limite di tempo all'esclusione, di fatto costituisce una esclusioni della possibilità di detrazione in modo illimitato nel tempo.

Per tali motivi la corte ha ritenuto di considerare illegittimo obbligare a rispoettare la normativa italiana che non rispetta la normativa europea.

Inoltre lo stato italiano aveva chiesto alla corte di limitare l'effecacia della sua sentenza nel tempo, perché altrimenti la sentnza avrebbe avuto un grosso impatto sulle fisco italiano. La corte ha rigettato questa richiesta e non ha posto limiti di tempo. La corte infatti ha notato che l'Italia era già stata avvisata già da molto tempo circa il fatto che la propria normativa non era conforme a quella europea e pertanto "non possono, di conseguenza, far valere l’esistenza di rapporti giuridici costituiti in buona fede per chiedere alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza.". La corte ha inoltre fatto notare che lo Stato Italiano ha sì detto che una sentenza illimitata nel tempo avrebbe avuto conseguenze finanziarie rivelanti, ma il governo italiano "non è riuscito a dimostrare l’affidabilità del calcolo in base al quale" veniva fatta questa affermazione.

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