Redditi online, il Fisco sulla difensiva: «Uso del Web elemento di trasparenza»
5 maggio 2008
Dopo la bufera seguita alla pubblicazione sul web dei redditi dei contribuenti, arrivano le spiegazioni dell'Agenzia dell'Entrate (fortemente richieste dal Garante della Privacy): «La diffusione dei dati reddituali con modalità telematiche da parte dell'autorità pubblica costituisce un elemento di garanzia, trasparenza e affidabilità dell'informazione».
Secondo le delucidazioni del Fisco, alla base della decisione sarebbe l'applicazione della legge sulla pubblicazioni degli elenchi dei contribuenti, atta ad assicurare trasparenza fiscale[1]. Una successiva norma entrata in vigore nel 1991 attribuirebbe al direttore dell'Agenzia la possibilità di pubblicare gli elenchi. Si legge in una nota: «Si tratta di una valutazione amministrativa assunta dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della sua autonomia. La forma di pubblicità dei dati reddituali prevista dal legislatore consiste nella consultabilità dei dati da parte di chiunque. La ratio della norma è quella di favorire una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari»[2]
Poi continua: «La scelta di Internet quale mezzo di comunicazione è stata fatta per adeguare i comportamenti dell'Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale varato nel 2005, che impone alla Pubblica amministrazione di utilizzare come strumento ordinario di fruibilità delle informazioni la modalità digitale. Il codice impone alla Pubblica amministrazione l'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, tra i quali si può inquadrare il diritto alla consultazione degli elenchi dei contribuenti. Si è ritenuto che le norme in materia di trattamento dei dati personali non precludano la diffusione dei dati reddituali tramite Internet, posto che la libera conoscibilità di essi da parte di chiunque è del tutto pacifica, come più volte affermato dallo stesso Garante». La novità «rispetto al passato è rappresentata dal mezzo: Internet. Ma si tratta di una novità relativa in quanto occorre considerare come gli articoli abitualmente pubblicati dai giornali che riportano i dati reddituali dei contribuenti sono per lungo tempo liberamente consultabili sulla rete». L'Agenzia «esprime piena fiducia nelle valutazioni del Garante della Privacy e della magistratura in relazione alle azioni intraprese a seguito della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti online. Piena collaborazione è stata assicurata alla polizia postale che ha acquisito la documentazione relativa alla decisione dell'Agenzia di rendere consultabili gli elenchi tramite Internet».
Da sottolineare come la stessa Autorità Garante della Privacy aveva, negli anni scorsi, emesso diverse decisioni a seguito di ricorsi di contribuenti le cui dichiarazioni dei redditi erano state pubblicate senza loro diretto consenso: in tali decisioni il Garante della Privacy aveva ripetutamente affermato la liceità della pubblicazione[3] indicando però in un caso più recente[4] la necessità di astenersi dalla pubblicazione dei dati sulla rete.
Notizie correlate
[modifica]Fonti
[modifica]- ««Uso del Web elemento di trasparenza»» – Corriere della Sera, 5 maggio 2008.
Note
[modifica]- ↑ La normativa fiscale di riferimento attualmente vigente è il d.P.R. 600/1973 all'art. 69 nonché l'art. 66-bis del d.P.R. 633/1972
- ↑ La prima decisione dell'Agenzia delle entrate - del 5 marzo 2008 - con la quale si comunica la pubblicazione degli elenchi ed i riferimenti normativi adottati.
- ↑ Si vedano, ad esempio:
- Decisione del 17 gennaio 2001: Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti
- Decisione del 13 ottobre 2000: Attività giornalistica - Non è necessario il consenso degli interessati per la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti
- ↑ Decisione del 9 novembre 2007: Diffusione dati sui redditi sì, ma nel rispetto delle leggi