Speciale Elezioni politiche italiane 2008/La legge elettorale

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Roberto Calderoli, principale autore della legge.

La legge n° 270 del 21 dicembre 2005 è una legge elettorale italiana, scritta principalmente dall'allora Ministro Roberto Calderoli (che, in una intervista la definì «una porcata»[1]), detta colloquialmente Porcellum o, appunto, Porcata. Sostituì le leggi 276 e 277 del 1993 (c.d. Mattarellum), introducendo un sistema quasi totalmente differente. Fu approvata con i voti della maggioranza parlamentare (principalmente Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC, Lega Nord), senza il consenso dell'opposizione (principalmente Democratici di Sinistra, Margherita, Rifondazione Comunista), che l'ha duramente criticata e contrastata.[2] Ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.

La legge si può considerare in controtendenza con l'esito del referendum del 18 aprile 1993, il quale, con un consenso dell'82,7% dei voti e un'affluenza del 77%, portò all'abrogazione di alcuni articoli della vecchia normativa elettorale proporzionale del Senato, configurando un sistema maggioritario, delineato in seguito dalle leggi 276 (per il Senato) e 277 (per la Camera, nota anche come legge Mattarella) del 4 agosto 1993.

Si è votato con questa legge alle elezioni del 2006, ed essa è in vigore per lo svolgimento anche per le elezioni del 2008.

Su di essa sono pendenti 3 referendum abrogativi, inizialmente fissati per il 18 maggio 2008, poi rimandati al 2009 per lo scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto il 6 febbraio 2008.

Caratteristiche principali[modifica]

Punti salienti della legge sono:

  • Abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato, mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.
  • Liste bloccate: con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, come si verifica tuttora per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.
  • Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei Deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla circoscrizione Esteri, sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta[3] e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale[4], in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati. In Molise (2 seggi) e all'estero (6 seggi) non è previsto alcun premio di maggioranza al Senato; nelle altre regioni la coalizione vincente ottiene almeno 13 seggi su 22 in Piemonte, 26 su 47 in Lombardia, 14 su 24 in Veneto, 4 su 7 in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 8 in Liguria, 12 su 21 in Emilia-Romagna, 10 su 18 in Toscana, 4 su 7 in Umbria, 5 su 8 nelle Marche, 15 su 27 in Lazio, 4 su 7 in Abruzzo, 17 su 30 in Campania, 12 su 21 in Puglia, 4 su 7 in Basilicata, 6 su 10 in Calabria, 14 su 26 in Sicilia, 5 su 9 in Sardegna. In Valle d'Aosta, cui è assegnato un solo seggio, il sistema elettorale è forzatamente uninominale, come pure in Trentino-Alto Adige per 6 dei 7 seggi assegnati alla Regione.
  • Programma elettorale e capo della forza politica: la legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo.
  • Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico.
  • Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia. Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti.
  • Minoranze linguistiche: le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Come già descritto, per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum.

Sono inoltre previste per la prima volta delle circoscrizioni estere, che permetteranno di eleggere 12 seggi alla Camera dei Deputati (6 in Europa, 3 in America meridionale, 2 in America settentrionale e Centrale, 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America meridionale, 1 in America settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Schema logico[modifica]

I passaggi logici in base al quale la legge in oggetto assegna i 617 seggi in palio alla Camera dei Deputati per il Collegio unico nazionale sono quelli di seguito riportati[5]:

  1. si determinano i voti validi, assommando le schede votate depurate da quelle bianche e nulle;
  2. si determinano le coalizioni che abbiano superato la soglia del 10% dei voti validi;
  3. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, si determinano quelle che abbiano superato la soglia del 4% dei voti validi;
  4. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, e che si siano presentate unicamente in Trentino-Alto Adige o unicamente in Friuli-Venezia Giulia, si individuano quelle che abbiano superato il 20% dei voti nella propria Regione;
  5. tutti i voti espressi per liste che non rispettino nessuna delle clausole previste al punto 2 o al 3 o al 4, sono definitivamente eliminati in quanto voti inefficaci;
  6. si procede ad una ripartizione virtuale dei seggi utilizzando il metodo Hare del quoziente naturale e dei più alti resti: a tal fine, il dividendo è rappresentato dalla somma dei voti efficaci di cui al punto 5, il divisore è pari a 617, il quoziente viene considerato nella sola parte intera. Si badi che, per il momento, i voti delle coalizioni di cui al punto 2 sono utilizzati in blocco, senza alcun riguardo alla suddivisione fra le singole liste ricomprese;
  7. se in base al conteggio di cui al punto 6, la coalizione più votata si è vista attribuire almeno 340 seggi, il calcolo virtuale effettuato diviene reale e definitivo;
  8. se in base al conteggio di cui al punto 6, la coalizione più votata non ha raggiunto la soglia di 340 seggi, questi le vengono assegnati d'ufficio;
  9. nel caso di cui al punto 8, si procede al ricalcolo reale e definitivo dei seggi attribuiti alle minoranze, procedendo nella stessa maniera di cui al punto 6, ma utilizzando come dividendo la differenza fra i voti efficaci e i voti ottenuti dalla coalizione di maggioranza, e come divisore la cifra di 277;
  10. si procede quindi alla suddivisione interna dei seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza e a quelle di minoranza, assegnandoli alle singole liste componenti. A tal fine, vengono considerate unicamente le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti validi di cui al punto 1, oppure che siano, all'interno di ciascuna coalizione, la lista più votata fra quelle che non abbiano raggiunto il 2%, oppure che abbiano superato il 20% dei voti in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia, se si sono presentate unicamente in una di quelle due Regioni;
  11. per l'individuazione dei seggi da attribuire alle liste abbiano rispettato almeno una delle clausole di sbarramento di cui al punto 10, si procede in modo simile al meccanismo di cui al punto 6, utilizzando come dividendo i voti della singola coalizione, e come divisore i seggi attribuiti alla coalizione in base ai punti 7, 8 e 9;
  12. la distribuzione dei 617 seggi della Camera fra le singole liste è ora definitiva. La legge suddivide i seggi guadagnati da ogni lista fra le circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale. Nel compiere tale riparto, essendo fisso ed immutabile il numero totale di seggi assegnati ad ogni lista, può verificarsi la necessità di variare il numero di seggi originariamente attribuiti alle singole circoscrizioni elettorali.

Ai 617 seggi così assegnati, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d'Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all'estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza. La composizione della Camera dei Deputati è così delineata.

Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione avviene a livello regionale con uno schema del tutto simile a quello previsto per la Camera. Rispetto al meccanismo sopra illustrato e relativo a Palazzo Montecitorio, quello individuante la composizione di Palazzo Madama si discosta nei seguenti punti:

  • il conteggio dei voti è effettuato per ogni singola Regione, e nessuna valenza ha la sommatoria nazionale dei voti delle liste politiche;
  • la soglia di cui al punto 2 è elevata al 20% dei voti validi;
  • la soglia di cui al punto 3 è elevata all'8% dei voti validi;
  • la suddivisione dei seggi avviene in base al numero di scranni, costituzionalmente immodificabile, assegnato a ciascuna Regione, mentre il premio di maggioranza regionale è fissato al 55% dei seggi;
  • in deroga a quanto appena affermato, in Molise non è previsto premio di maggioranza[6];
  • la soglia di sbarramento di cui al punto 10 diviene unica ed individuata nel 3% dei voti validi.

Il seggio della Valle d'Aosta è attribuito in maniera uninominale, come pure quelli riservato agli italiani risiedenti in Nordamerica e in Asia-Africa-Oceania. I due seggi attribuiti ai residenti in Europa e in Sudamerica vengono assegnati con metodo proporzionale e voto di preferenza. In Trentino-Alto Adige, mantenendo il previgente Mattarellum, sono istituiti 6 collegi uninominali, 3 in Trentino e 3 in Alto Adige, mentre un seggio è attribuito sommando a livello regionale i voti dei candidati perdenti che abbiano dichiarato di collegarsi in una lista, individuando la lista più votata, ed attribuendo il seggio al candidato miglior perdente all'interno di tale lista.

Critiche giuridiche[modifica]

La Corte costituzionale, nelle sentenze di accoglimento dei referendum elettorali per modificare questa legge[7], ha velatamente messo in dubbio la legittimità costituzionale di alcuni suoi punti.

Note[modifica]

  1. Calderoli intervistato da Mentana a Matrix il 15 marzo 2006, visibile sul sito della trasmissione
  2. Gruppi parlamentari e partiti favorevoli alla Camera: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, Lega Nord Federazione Padania, Fiamma Tricolore e gruppi misti Ecologisti Democratici, Liberal-Democratici-Repubblicani-Nuovo PSI. Gruppi parlamentari che non parteciparono al voto per protesta alla Camera: Democratici di sinistra-L’Ulivo, Margherita-DL-L’Ulivo, Rifondazione Comunista e i gruppi misti Popolari, Comunisti Italiani, SDI-Unità Socialista, Verdi-L’Unione. Astensione del gruppo misto Minoranze linguistiche (Südtiroler Volkspartei). Vedi: STitolo16%2062 Dichiarazioni di voto finale, Titolo23%2092 Dichiarazione di voto finale Fiamma Tricolore e STitolo19%2091 Votazione finale ed approvazione alla Camera.
  3. L'esclusione della Valle d'Aosta dal calcolo del premio di maggioranza alla Camera suscitò molte polemiche, poiché (per le elezioni del 2006) si trattava di una regione in cui L'Unione aveva un vantaggio consolidato: la sua esclusione è quindi apparsa ad alcuni un escamotage appositamente costruito per avvantaggiare la Casa delle Libertà.
  4. Obbligo imposto dall'art.57 comma 1 della Costituzione italiana.
  5. Per una maggiore chiarezza espositiva, sono state omesse alcune clausole minori presenti nella legge, ma il cui verificarsi è da considerarsi statisticamente assai improbabile.
  6. Tale meccanismo comporta una fortissima limitazione democratica per gli elettori molisani i quali, qualora non si esprimano in modo che la lista più votata doppi in numero di suffragi quella seconda arrivata, si vedono i propri due senatori de facto nominati direttamente dai partiti politici, nelle persone dei capolisti delle due liste presumibilmente più rappresentative.
  7. Sentenze delle corte Costituzionale nn. 15, 16, e 17 del 2008. Vedi: Testo della sentenza 15/2008, Testo della sentenza 16/2008 e Testo della sentenza 17/2008.

Collegamenti[modifica]