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DdL intercettazioni, il comma ammazza-blog pende nuovamente sul web

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lunedì 4 giugno 2012

La Camera dei deputati ha posto nuovamente in calendario, tra martedì 19 e venerdì 22[1], la discussione e votazione del Disegno di legge recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»[2], talvolta citato come "Decreto intercettazioni" e anche denominato "Legge bavaglio" dagli oppositori più critici.

La decisione è stata presa in Conferenza dei capigruppo su richiesta del PdL, dopo che il presidente della Camera Fini aveva posto la necessità di operare una scelta tra i provvedimenti in attesa di calendarizzazione.[3][4]

L'iter[2] del DdL era iniziato alla Camera il 24 luglio 2008, giungendovi ad approvazione l'11 giugno 2009. Tra il 16 giugno 2009 e il 10 giugno 2010 era stato trattato al Senato, dove veniva approvato con modificazioni. Rientrato alla Camera il 17 giugno 2010 nella nuova versione del Senato, dopo aver subito ulteriori modifiche in sede di commissione, vi era rimasto fermo dallo scorso 5 ottobre, quando aveva portato alle dimissioni dal ruolo di relatore dell'on. Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia della Camera, e alla sua sostituzione con l'on. Enrico Costa.[5] La storia del provvedimento è costellata da diverse manifestazioni di contestazione, principalmente mirate ai limiti posti all'attività giornalistica e alla disponibilità dello strumento intercettazione per gli inquirenti.[6]

Ad aprile di quest'anno era circolato un nuovo testo[7], attribuito al ministro Severino.[8] È di questi giorni, invece, un botta e risposta a mezzo stampa tra il presidente della FNSI Roberto Natale e il Ministro. Natale ha accusato il Ministro e le forze politiche di adoperare il «diritto-dovere di cronaca» come «merce di scambio politico»[9]. Severino risponde: «Non ho mai considerato il tema del diritto-dovere del giornalista di informare possibile merce di scambio con altri provvedimenti, sia pure importanti, in materia di giustizia»[10].

Il comma 29

Uno specifico elemento del provvedimento ha coinvolto anche l'edizione in italiano di Wikipedia, i cui contributori l'ottobre scorso avevano deciso l'oscuramento del sito, a causa dell'obbligo di rettifica nelle 48 ore, disposto indiscriminatamente per tutti i «siti informatici» dal comma 29 del DdL, che si è guadagnato l'appellativo di "comma ammazza-blog"[11].

Le pagine dell'enciclopedia, tra le 19:53 del 4 ottobre 2011 e le 14:00 del 6 furono sostituite da un comunicato[12] che esponeva la preoccupazione di vedere intaccate affidabilità e imparzialità dei contenuti delle voci dell'enciclopedia, nonché la possibilità di contribuire serenamente alle voci potenzialmente problematiche mentre, allo stesso tempo, ribadiva il rispetto delle «tutele poste a salvaguardia della reputazione, dell'onore e dell'immagine di ognuno» ... «dall'articolo 595[13] del codice penale, che punisce il reato di diffamazione».

Questo comma del disegno di legge va a modificare l'articolo 8 della legge n.47 dell'8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa) che, nella formulazione vigente[14], impone alle sole testate giornalistiche registrate l'obbligo di pubblicare le rettifiche ricevute. Al netto dei vari emendamenti proposti, il testo approvato in Commissione Giustizia[15] estende tale obbligo anche a tutti i «siti informatici».

In particolare, si segnala l'emendamento[16] presentato in aula il 6 ottobre scorso a firma dei deputati Cassinelli, Palmieri, Scandroglio e Barbareschi, con il quale la maggioranza di allora si era dichiarata intenzionata a emendare l'impatto dell'obbligo di rettifica sui siti web non giornalistici.[5] Non è chiaro se quelle intenzioni siano ancora in essere nell'attuale ripresa dell'iter del provvedimento; a questo proposito, c'è da dire che la bozza attribuita al ministro Severino riporta al comma 25 lo stesso testo del comma 29 uscito dalla Commissione, quindi, su questo punto, non integra né l'emendamento Cassinelli né altri. L'emendamento, peraltro, pur mitigando l'impatto della norma verso i blog amatoriali e altri siti web, e in generale verso gli utenti/produttori, non incide sulle problematiche di gestione del contenuto sollevate dai contributori di Wikipedia.

L'articolo 8 della Legge 47-1948

Qui di seguito, come risulterebbe il testo dell'articolo con le modifiche derivanti dal comma 29, sia nella versione corrente non emendata sia nella versione risultante dall'emendamento Cassinelli[16]. Sono depennate le parti che ne vengono espunte ed evidenziate in grassetto quelle aggiunte, i commi sono numerati per comodità di riferimento.[17]

Testo risultante dal 1415-C

(versione al netto degli eventuali emendamenti al DdL[15])

Art. 8. - (Risposte e rettifiche).

  1. Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
  2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
  3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
  4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
  5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
  6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
  7. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
  8. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
  9. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.
  10. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Come modificato dall'emendamento Cassinelli

(variazioni date dall'emendamento[16] rispetto alla versione precedente)

Art. 8. - (Risposte e rettifiche).

  1. [identico]
  2. [identico]
  3. [identico]
  4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento.
  5. [identico]
  6. [identico]
  7. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma contenuti diffusi sulla rete internet, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma i contenuti diffusi sulla rete internet, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
  8. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
  9. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica.
  10. [identico]

Fonti

Giornalistiche

Documentali

Note

  1. 1,0 1,1
    « [...]

    Martedì 19 (antimeridiana/pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 20 e giovedì 21 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 22 giugno) (con votazioni). Seguito dell'esame dei progetti di legge:

    [...]

    disegno di legge n. 1415-B - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

    [...] »

    Per vedere il calendario, bisogna cliccare la tab CALENDARIO sotto AGENDA DEI LAVORI ed eventualmente selezionare più sotto Comunicazioni - 31 maggio 2012 (da cui l'estratto) oppure Calendario n. 45 - giugno 2012.

  2. 2,0 2,1 Scheda Atto Camera 1415-B, op. cit.
  3. TMnews, «Intercettazioni/ Il ddl a Giugno ...», fonte cit.
  4. il Fatto Quotidiano, «Intercettazioni: torna il disegno di legge, ...», fonte cit.
  5. 5,0 5,1 Corriere della Sera, «Ddl intercettazioni, la Bongiorno lascia», fonte cit.
  6. [manifestazioni ddl intercettazioni (24-7-2008 – 4-6-2012)] in Google Search. URL consultato il 4 giugno 2012.
  7. Bozza Severino, op. cit.
  8. LeggiOggi, «Intercettazioni, la bozza della riforma», op. cit.
  9. Roberto Natale, Articolo 21, fonte cit.
  10. ASCA, «Intercettazioni: Severino a Fnsi, ...», fonte cit.
  11. ["comma ammazza-blog"] in Google Search. URL consultato il 4 giugno 2012.
  12. Wikipedia:Comunicato 4 ottobre 2011, op. cit.
  13. Art.595 c.p. su Wikisource. Si veda anche il 594.
  14. Art.8, L.47-1948 (Disposizioni sulla stampa), op. cit.
  15. 15,0 15,1 Sinottico Atto Camera 1415-C, op. cit.
  16. 16,0 16,1 16,2 Emendamento Cassinelli, op. cit.
  17. I testi pubblicati risultano dalla semplice applicazione delle indicazioni dei provvedimenti citati al testo vigente dell'articolo e non sono stati oggetto di verifica, chiunque dovesse riscontrare errori od omissioni è pregato di correggerli o di segnalarli nella pagina di discussione dell'articolo. Così come per ogni altra imprecisione od omissione.