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Italia: riforma costituzionale delle Camere, riduzione dei parlamentari e istituzione del Senato federale

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sabato 6 ottobre 2007 La commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati italiana ha approvato il testo base per la riforma della Costituzione in rapporto al Parlamento. Il testo consta di 15 articoli che modificano in più parti gli articoli della parte II della Costituzione italiana, oltre che apportare piccole modifiche "di adeguamento" in altri punti della costituzione. Vediamo in dettaglio gli articoli più significativi:

Esame del testo base

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Articoli 1 e 2

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All'articolo 1 c'è un primo assaggio della fine del bicameralismo perfetto che ha caratterizzato l'Italia sin dai tempi dell'Assemblea Costituente: il testo prevede la sostituzione all'articolo 48 della Costituzione, mutando le parole al terzo comma "delle Camere" con la dicitura "della Camera dei Deputati". Il secondo articolo cambia il nome del Senato da "Senato della Repubblica" a "Senato federale della Repubblica".

Articolo 3

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Questo articolo riduce il numero dei deputati eletti in Italia dagli attuali 618 a 500, cui vanno aggiunti i deputati eletti nella circoscrizione estero in numero di dodici. Aumenta quindi la percentuale di eletti nella circoscrizione estero. Cambiano anche i termini dell'elettorato passivo: per essere eletti alla Camera bisognerà avere diciotto anni e non più venticinque.

Articoli 4, 5 e 6

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All'articolo 4 avviene la sostituzione di un intero articolo della Costituzione, il 57. Oltre al cambiamento di nome, è da notare la riduzione del numero di senatori fino a 250. Subito dopo si passa alla ripartizione di tali seggi in ogni regione. Il numero minimo di senatori per ogni regione passerà da sette a cinque per regione, tuttavia il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne avrà tre per ogni provincia autonoma, mentre la Valle d'Aosta e il Molise ne avranno rispettivamente due e uno.

Il numero dei senatori per Regione verrà stabilito, come già ora, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, in base alla popolazione di ogni Regione. I senatori saranno strettamente legati ai Consigli Regionali, che sono chiamati a eleggerli entro trenta giorni dall'insediamento, e se il Consiglio Regionale viene sciolto, decadono anche i senatori, rischiando di vanificare il divieto di mandato imperativo per i parlamentari. Nelle regioni che avranno più di quattro seggi nel nuovo senato federale (ovvero tutte le regioni tranne Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Molise), due saranno scelti dal Consiglio Regionale, mentre altri due verranno scelti dalle autonomie locali; buona parte dei senatori saranno quindi eletti non dalla popolazione ma indirettamente. I rimanenti saranno eletti a suffragio universale e diretto con metodo proporzionale, violando, di fatto, la decisione popolare del referendum elettorale del 1993 che portò a una svolta verso il sistema maggioritario. Differente la situazione per il Trentino, dove tutti i senatori verranno eletti con suffragio universale e diretto. Le elezioni si svolgeranno, comunque, contestualmente a quelle del Consiglio Regionale.

All'articolo 5 l'intero articolo viene sostituito, ma in questo caso la differenza, seppure rilevante, è più lieve. Scompare il riferimento al suffragio universale e diretto, poiché il tema è contemplato dall'articolo precedente, mentre cambia anche l'età per esercitare l'elettorato passivo al Senato: per diventare senatori non si dovrà più avere un'età minima di quarant'anni, bensì di diciotto. Di fatto tutte le facoltà vengono acquisite al compimento dei 18 anni.

All'articolo 6, in conseguenza dei mutamenti avvenuti sull'articolo 57 della Costituzione, si precisa che la sola Camera dei Deputati è eletta per cinque anni: il Senato, infatti, non avrà più una scadenza precisa, in quanto i senatori saranno legati al consiglio regionale di cui sono espressione.

Articolo 7

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Questo è l'articolo che segna la fine del bicameralismo perfetto: le materie in cui la Camera e il Senato eserciteranno collettivamente la loro funzione saranno:

  • revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
  • materia elettorale;
  • organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
  • informazione ed emittenza radiotelevisiva;
  • autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
  • amnistia e indulto.

La rimanente parte dell'attività legislativa viene svolta dalla sola Camera dei Deputati. Il Senato potrà solo proporre modifiche dopo l'approvazione, che verranno vagliate e votate dalla Camera, cui spetterà la decisione definitiva.

Articoli 8 e 9

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L'articolo 8 stabilisce che il governo può chiedere che un determinato disegno di legge venga iscritto con priorità all'ordine del giorno e che venga esaminato entro una certa data, fermo restando il tempo necessario per la Camera o il Senato per esaminarlo.

L'articolo 9 prevede che i decreti legislativi debbano subire il vaglio della commissione di pertinenza, anche se non specifica se tale parere sia vincolante.

Articolo 10

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Notevole anche il cambiamento che l'articolo 11 porta all'articolo 77 della Costituzione. Il testo ribadisce che il Governo possa, in casi straordinari di necessità e urgenza, emanare decreti con forza di legge, specificando, però, i campi in cui il Governo può farlo. Un'altra novità è quella relativa al rinnovo dei decreti non convertiti in legge, che viene espressamente vietato. L'articolo riprende quando già deciso dalla sentenza 360 dell'ottobre 1996 della Corte Costituzionale che dichiarava illegittima la reiterazione di decreti legge. Venne presentato all'attenzione della corte un decreto che escludeva la punibilità in una materia (lo smaltimento dei rifiuti) sulla quale vi era una prolifica previsione di reati penali. Ma tale prassi, che prevedeva che alla scadenza di un decreto, il governo ne emettesse un altro di uguale contenuto, era abbastanza frequente: il caso limite fu quello del decreto "mille proroghe" (che stabiliva la proroga di vari termini di legge), il quale, emanato per la prima volta nel gennaio 1992 e reiterato per 29 volte, fu convertito in legge solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale, nel dicembre 1996.

Con questo articolo il Parlamento si riappropria pienamente della funzione legislativa che gli spetta, evitando che il Governo possa sostituirsi ad esso con l'arma della decretazione d'urgenza, ora più specificamente regolamentata.

Articoli 11, 12 e 15

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Mentre gli articoli 12 e 15 si limitano a sostituire il nome del Senato con il nuovo "Senato della Repubblica", l'articolo 11 prevede espressamente che il Senato federale (e solo quello) può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Articolo 13

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L'articolo 13 è un altro segno del passaggio al bicameralismo imperfetto. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri non più in base alla semplice consuetudine delle consultazioni in base ai risultati conseguiti in entrambe le Camere, ma solo in base ai risultati della Camera dei Deputati. Importante innovazione anche sulla revoca dei ministri: ora l'articolo 92, nel testo base della commissione, prevede espressamente che il Presidente della Repubblica possa revocare uno o più ministri su proposta del Premier. Sino ad ora questo era previsto solo implicitamente.

Articolo 14

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Infine l'articolo 14 è un altro segno della fine del bicameralismo perfetto: il nuovo articolo 94 prevederà che il Presidente del Consiglio dovrà avere la fiducia della sola Camera dei Deputati. Un altro cambiamento è fondamentale: si rafforza la posizione del Presidente del Consiglio, visto che è lui a ricevere la fiducia della Camera, e si limita a presentare il Governo. Il Senato non può più proporre la sfiducia al Premier, prerogativa che spetterebbe solo alla Camera, e deve essere approvata a maggioranza assoluta.

Conclusioni

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Il testo base, che dovrà ottenere l'approvazione della Camera dei Deputati e quindi del Senato (per ben due volte in ogni camera sullo stesso testo), e che comunque potrebbe essere modificato durante i passaggi, prevede dunque la fine del bicameralismo perfetto, portando la Camera dei Deputati in una posizione di netta preminenza, che dovrebbe portare ad una velocizzazione dell'attività legislativa. Si rafforza però la previsione dell'articolo 57 della Costituzione verso un Senato effettivamente regionale, mutandone anche la denominazione, ovvero "Senato federale della Repubblica". La Camera dei Deputati, tuttavia, si riprende definitivamente la funzione legislativa che per lungo tempo il Governo si era parzialmente preso attraverso l'emanazione di decreti legge e la loro reiterazione. Infine si rafforza il ruolo del Premier, che sarà colui che riceverà la fiducia della Camera dei Deputati in nome del Governo che rappresenta e che può nominare e revocare.

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