Discussione:Assolti gli imputati per il crollo della scuola a San Giuliano

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Il fatto non sussiste o manca la prova?[modifica]

Non so esattamente quale sia stata la formula utilizzata per l'assoluzione. Tuttavia, se ha trovato applicazione il 2° comma dell'art. 530 c.p.c., non parrebbe legittimo ricorrere all'espressione «il fatto non sussiste», che rientra nella previsione del 1° comma dell'articolo citato:

« Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile (85 s. c.p.) o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. »

Il secondo comma recita:

« Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. »

e dunque fa riferimento ad un difetto di prova e non alla non illiceità del comportamento. --Wappi76 13:14, 22 lug 2007 (CEST)[rispondi]