Discussione:Per la Cassazione non è reato ignorare l'alt della polizia

Contenuti della pagina non supportati in altre lingue.
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto

Non concordo molto con l'ultima frase. Infatti se il diritto venisse applicato correttamente (succede mai?) dovrebbe essere la polizia o l'accusa a dimostrare che l'autista ha visto la paletta. questo sia prima della sentenza che dopo e sia che si tratta si un reato penale che si tratta di una mera contravvvenzione del codice della strada. Come si fa infatti ad accusare una persona di non essersi fermata alla vista della paletta e di aver fatto apposta ad ignorare il segnale se prima non si dimostra che chi era alla guida aveva visto la paletta? Pero' chissà come mai questa prova non è necessaria (oltre ad essere praticamente impossibile da fornire). Qunado è che il diritto funzionerà secondo logica e giustizia, invece che secondo favoritismi e il sistema dei tarallucci e vino quando l'imputato è una persona da tenere in rispetto e senza bisogno di prove quando è una persoan che fa comodo condannare? AnyFile 21:15, 5 ago 2006 (CEST)[rispondi]

Ritengo anch'io che sarebbe meglio cassare l'ultima frase, ma mi pare per motivazioni diverse da quelle di AnyFile. Sebbene la frase si riferisca al Codice Penale, infatti, credo possa essere da taluno (maliziosamente) interpretata come un modo per proporre ricorso contro infrazioni al Codice della strada. Inoltre, mi pare abbia un tono piuttosto "polemico", e come tale POV... Wappi76 Post office box 22:02, 5 ago 2006 (CEST)[rispondi]
"È la Cassazione, baby" (cit.) La Corte Suprema, in ogni caso, ci ha abituato a questo tipo di sentenze choc. L'intento polemico, in ogni caso, non c'è (o almeno non era mia intenzione renderlo): la Cassazione ha effettivamente stabilito che non fermarsi all'alt non è reato penale (questo è il contenuto ultimo dell'articolo), e la conclusione mi è sembrata immediata (tra l'altro è scritta anche nella fonte). Poi, ovviamente, il sistema è aperto e tutto si può modificare. (@AnyFile: figurati: la giustizia è umana e gli umani sbagliano sempre ;) ) Toobycome ti chiami? 01:58, 6 ago 2006 (CEST)[rispondi]
A mio modestissimo avviso, non si tratta di una "sentenza choc": la condanna per inosservanza di provvedimento dell'autorità (ex art. 650 c.p.) è stata cassata, aderendo alla richiesta dell'imputato ma anche della Procura. Insomma: secondo tutte le parti del processo (accusa e difesa) la sentenza di condanna era illegittima. Gli stessi "addetti ai lavori" affermano che «il 650 non c'entra (mica l'alt è un "provvedimento", tutt'al più un ordine) e la resistenza, come già chiarito altre volte dalla Suprema Corte, non viene integrata dalla semplice fuga se non c'è un comportamento attivo, anche senza violenza, rivolto a contrastare l'attività del Pubblico Ufficiale». Sinceramente, dunque, non rimango scandalizzato dalla pronuncia della Corte. Detto questo:
  • poiché l'articolo pare suggerire di fornire false dichiarazioni in caso di contestazioni analoghe a quelle del caso trattato nel pezzo;
  • poiché dichiarare il falso in un atto pubblico è un reato sanzionato dall'art. 483 c.p.;
  • poiché mi pare di aver intuito che non c'è neanche bisogno di mentire sostenendo di non aver visto la paletta o aver frainteso l'ordine dell'agente per non incorrere in responsabilità penali (se un carabiniere mi mostra la paletta ed io non mi fermo, violo il codice della strada e non il codice penale)
ardisco cancellare l'ultima frase dell'articolo! Wappi76 Post office box 12:19, 6 ago 2006 (CEST)[rispondi]