Italia: il Parlamento approva la riforma giudiziaria sull'appello
12 gennaio 2006
La legge Pecorella, che riforma l'appello, è stata approvata in via definitiva dal Parlamento. Il via libera è arrivato dal Senato della Repubblica da parte della sola maggioranza. Forte le contestazioni del centrosinistra, che accusa la legge di incostituzionalità e di essere una nuova legge ad personam.
Nicola Marvulli, primo presidente della Corte di Cassazione, afferma: «Sono sbigottito per una iniziativa che distrugge la funzione della Cassazione. Non posso prevedere che cosa accadrà, ma mi auguro che ci sia particolare attenzione ai problemi organizzativi legati a questo disastroso evento».
Favorevoli invece gli avvocati penalisti, la cui opinione è espressa dal loro presidente Ettore Randazzo: «Finalmente viene varato un provvedimento in linea con il giusto processo. Non ci sarà spazio per una prima condanna da parte del giudice d'appello, così che l'imputato sia privato di un secondo grado di merito e debba subire una condanna proprio da chi si limita a leggere un processo celebrato da altri».
Contrario il centrosinistra, il cui parere viene espresso dalle parole del DS Gavino Angius. «È l'ennesima legge vergogna perché viola la Costituzione trasformando la Cassazione da giudice di diritto in giudice di merito e cerca di salvare alcuni imputati eccellenti».
Le accuse vengono respinte dal centrodestra tramite Roberto Centaro di Forza Italia: «Le norme entreranno in vigore dopo il 16 gennaio e questo dimostra che non è una legge ad personam». Antonino Caruso di Alleanza Nazionale afferma: «Ora non saranno più possibili persecuzioni giudiziarie a danno di cittadini chiamati a difendersi anche se prosciolti».
Gaetano Pecorella, avvocato di Silvio Berlusconi e promotore della legge che prende il suo nome, risponde così ad una domanda sull'utilità della legge: «Prima di tutto, a snellire il sistema giudiziario. Il processo penale serve per applicare una pena attraverso una condanna oppure per assolvere. Nel momento in cui la sanzione non viene applicata, il processo deve chiudersi lì. Non c'è motivo perché continui con attività inutili come l'appello del PM o dell'imputato non soddisfatto del tipo di assoluzione. Resta il ricorso in Cassazione».
Le riforme
- Casi di appello. Il Pubblico Ministero e l'imputato possono presentare appello solo nel caso di sentenze di condanna. Sono inappellabili le sentenze per le quali la pena consiste solo in un'ammenda. Sono ammessi più motivi per ricorrere in cassazione.
- Archiviazione. Al termine delle indagini, il PM deve richiedere l'archiviazione se la Cassazione ha riconosciuto l'insufficienza di gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti nuovi elementi a carico dell'indagato
- Impugnazione. Una sentenza di non luogo a procedere può essere impugnata presentando ricorso in Cassazione. Sono a questo abilitati: il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e, in taluni casi, dalla parte lesa. La Corte decide in camera di consiglio.
- Sentenza di condanna. Modificato il comma 1 dell'articolo 533 del Codice di procedura penale: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»
- Ricorsi. Quando contro la sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per Cassazione si converte in appello.
- Giudizi civili. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi. Una sola eccezione: parte civile che si sia costituita nel processo penale e che abbia anche presentato le conclusioni.
Sentenza di condanna
Il principio de al di là di ogni ragionevole dubbio (beyond every reasonable doubts) è un principio della tradizione giuridica anglosassone, che è radicalmente differente da quella italiana e della maggior parte degli stati europei e mondiali.
Tale principio modifica sostanzialmente la valutazione della prova, nonostante siano rimasti invariati sia i mezzi di prova, che i metodi di ricerca di quest'ultima. Infatti, qualora permanesse un dubbio logico o ragionevole, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. Nel caso in cui procedesse a condanna, la sentenza sarebbe ricorribile per cassazione per violazione del principio sulla valutazione della prova.
Prima di questa legge il principio aveva "fonte" giurisprudenziale. Era difatti possibile intravederlo nella sentenza a Sezioni Unite sul nesso di causalità del reato omissivo improprio. Si è voluto così inserire nel nostro ordinamento giuridico basato interamente sul diritto civile (civil law), fondato su codici e norme, un principio di common law, fondato su leggi non scritte e sviluppatosi attraverso i precedenti delle decisioni giurisprudenziali.
Le pronunce dei giudici in Italia non hanno alcun valore vincolante nemmeno nei confronti dei giudici di merito. Talvolta i giudici di merito emettono pronunce in contrasto con quelle di legittimità e tale fenomeno di contrasto a volte si ripete tra le medesime sezioni della Corte di Cassazione, proprio per questo sono previste le Sezione Unite.
Gli effetti
La legge avrà effetti su alcuni recenti processi conclusi con l'assoluzione in primo grado e successivo ricorso in appello. Non ci sarà infatti appello al processo SME, dove Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado il 10 dicembre 2004, prosciolto per la prescrizione della corruzione del capo dei GIP romani Renato Squillante grazie alle attenuanti generiche.
Anche Mohammed Daki beneficerà della nuova procedura, essendo stato assolto in primo grado dal reato di terrorismo dal giudice Clementina Forleo.
Roberto Formigoni, governatore della Regione Lombardia viene assolto completamente dalle accuse di favoreggiamento e abuso di ufficio nel processo per le discariche di Cerro Maggiore.
Fonti
- «Sì alla riforma dell'appello tra le proteste» – Il Corriere della Sera, 13 gennaio 2006.